Analoghi presupposti e finalità, diverse forme tecniche: nuovi strumenti di regolazione della crisi e formazione del consenso dei creditori
Il Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza offre alle imprese un numero significativo di strumenti di regolazione della crisi. L'obiettivo è di agevolare quanto più possibile l'accesso delle imprese in difficoltà ad un quadro di risanamento.
Gli strumenti di regolazione della crisi (a parte quelli in materia di composizione delle crisi da sovraindebitamento) sono il piano attestato di risanamento, gli accordi di ristrutturazione, la convenzione di moratoria, il piano di ristrutturazione soggetto a omologazione e il concordato preventivo.
Esaminando in modo “trasversale” i sopra citati strumenti di regolazione della crisi, emerge come solo alcuni prevedano un controllo da parte dell'autorità giudiziaria, rimanendo, in altri casi, valorizzata l'autonomia negoziale.
Presupposto degli strumenti di regolazione della crisi è lo stato di crisi o di insolvenza dell'impresa. Emerge come “radice comune” di tali strumenti l'obiettivo dell'accordo con i creditori. Tale obiettivo può essere raggiunto attraverso diverse forme di adesione da parte dei creditori.
Una prima rilevante distinzione è tra istituti che prevedono, o che non prevedono, quale manifestazione e meccanismo di formazione del consenso, il voto dei creditori.
Estremamente diversi sono poi i meccanismi tramite i quali deve avvenire l'adesione dei creditori, sia in caso di mero accordo con i creditori, sia in caso di votazione.
Nel piano attestato di risanamento non è espressamente indicata alcuna “percentuale minima” che il debitore deve conseguire.
Negli accordi di ristrutturazione, invece, sono previste delle percentuali minime di adesione da parte dei creditori, che tuttavia variano nelle sotto tipologie di accordi di ristrutturazione previste dal Codice.
Nel piano di ristrutturazione soggetto a omologazione, è richiesta l'approvazione di tutte le classi di creditori.
Nel concordato preventivo, infine, è previsto un diverso meccanismo di voto a seconda che si tratti di concordato liquidatorio o di concordato in continuità aziendale.
La rinuncia alla rigida regola della “absolute priority rule”, per abbracciare nel concordato in continuità e nella ristrutturazione soggetta a omologazione quella della “relative priority rule”, è stata bilanciata dalla richiesta che le proposte siano approvate da tutte le (e non solo dalla maggioranza delle) classi – richiesta temperata dal meccanismo del cram down (condizionato) nel concordato in continuità, ma non nella ristrutturazione soggetta a omologazione.
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