Reverse charge: è possibile un’applicazione generalizzata?
Il 7 aprile 2016 la Commissione UE ha adottato il VAT Action Plan, che illustra gli obiettivi e le misure per modernizzare il sistema IVA dell’Unione. La creazione di un solido spazio unico europeo dell’IVA costituisce una delle azioni principali preannunciate dalla Commissione UE nel suo piano d’azione e richiede l’istituzione del sistema definitivo dell’IVA per gli scambi transfrontalieri tra le imprese all’interno dell’UE in sostituzione di quello (transitorio) attuale. In parallelo a tale previsione, la cui preparazione, adozione e attuazione richiederanno del tempo, si colloca anche la richiesta avanzata da alcuni Stati membri di un’applicazione generalizzata del meccanismo del reverse charge in luogo delle ordinarie modalità di liquidazione dell’imposta.
Il 21 dicembre 2016 la Commissione UE ha presentato la proposta di Direttiva Com (2016) 811 che consentirà, mediante l’introduzione del nuovo articolo 199-quater nella Direttiva n. 2006/112/CE, fino al 30 giungo 2022, ad uno Stato membro di stabilire, nell’ambito del meccanismo generalizzato di inversione contabile, che il soggetto debitore dell’IVA sia il soggetto passivo destinatario di una cessione di beni o di una prestazione di servizi al di sopra di una soglia di euro 10.000 per fattura. L’applicazione generalizzata del meccanismo del reverse charge, pur riducendo il rischio di frodi IVA, trasla integralmente l’onere finanziario del versamento dell’imposta in capo ai venditori al consumo con un serio e reale rischio di diminuzione di del gettito.
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