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Rimborsi IVA: inapplicabile la misura cautelare

La misura cautelare prevista dall’articolo 23 del D.lgs n. 472/1997 che legittima la sospensione del rimborso di un credito tributario in presenza di un (contro)credito vantato dall’Agenzia delle entrate non è applicabile al credito IVA. È quanto concluso dalla Corte di Cassazione, con l’Ordinanza n. 2893 del 31 gennaio 2019, confermando un orientamento di fine 2018.

Secondo i giudici di legittimità, infatti, avendo la disciplina contenuta nell’articolo 38-bis del DPR n. 633/1972 carattere sui generis rispetto a quella dettata dal legislatore per le altre tipologie di credito che il contribuente può vantare nei confronti dell’Erario, non risulta eterointegrabile.

Non solo, ma anche laddove, in astratto, si dovesse ritenere applicabile la misura cautelare generale, secondo la Suprema Corte l’an e il quantum della sospensione del rimborso devono essere modulati sulla base della fondatezza della contro pretesa dell’amministrazione e dei relativi procedimenti contenziosi, alla luce delle sentenze medio tempore intervenute, benché ancora non passate in giudicato.

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