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Ritenute e appalti: il limite di 200.000 euro riguarda tutte le opere affidate dallo stesso committente

Il limite complessivo di 200.000 euro delle opere e servizi affidate allo stesso committente deve intendersi riferito a tutte le opere e i servizi da questi affidati nel corso dell’anno. Pertanto, nel caso di superamento di tale soglia, la disciplina di cui al nuovo art. 17-bis del D.Lgs. n. 241/1997 non trova applicazione solo a decorrere dall’opera che ne ha determinato il superamento stesso, ma a tutte quelle commissionate nell’anno. Non solo: la copia delle deleghe di pagamento trasmessa dall’appaltatore al committente non deve essere riferita al singolo lavoratore, ma può riguardare tutti i lavoratori impiegati presso il medesimo committente nella realizzazione di opere e servizi.

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