L’innalzamento da 15.000 a 30.000 euro della soglia per ottenere il rimborso IVA senza la necessità di presentare la garanzia esplica i suoi effetti anche con riferimento ai rimborsi in corso di esecuzione al 3 dicembre 2016. Non solo non occorre presentare la garanzia: non è necessario nemmeno integrare la dichiarazione IVA con il visto di conformità, ovvero presentare la dichiarazione sostituiva di atto di notorietà per beneficiare dell’esonero della garanzia. Lo ha chiarito dall’Agenzia delle Entrate nella circolare n. 8/E del 2017, confermando quanto già precisato in passato nella circolare n. 32/E del 2014.
Nella
circolare n. 8/E del 7 aprile 2017, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che l’
innalzamento della soglia da 15.000 euro a
30.000 euro per ottenere il
rimborso IVA senza la necessità di presentare la
garanzia esplica i suoi effetti anche con riferimento ai rimborsi in corso di esecuzione alla data del
3 dicembre 2016 (data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. n. 193/2016).
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