Studi professionali: documentazione dettagliata per le spese anticipate
Con l'ordinanza in commento la Corte di Cassazione ha stabilito che le prestazioni rese da uno studio professionale in assenza di corrispettivo, stanti rapporti di amicizia o parentela od anche solo ragioni di convenienza, sono da intendersi, ai fini fiscali, quali spese di rappresentanza
deducibili nella misura prevista dall'art. 108 TUIR. Inoltre, con tale pronuncia la Suprema Corte ha preso in esame la tematica delle modalità con cui è necessario documentare le spese anticipate dal professionista in nome e per conto del cliente.
Nel caso di specie la Commissione Tributaria Regionale del Piemonte, in parziale accoglimento dell'appello proposto da uno studio notarile (costituito in forma di società semplice successivamente posta in liquidazione), aveva annullato l'avviso di accertamento in rettifica della
dichiarazione da quest'ultimo presentata per il periodo di imposta 2007.
L'Ufficio aveva contestato allo studio, in forza del disconoscimento di anticipazioni in parcelle, una mancata contabilizzazione di compensi, nonché l'indebita deduzione di costi in parte non documentati e in parte privi di inerenza.
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