Contenzioso tributario
Crediti inesistenti e non spettanti: distinzione rilevante anche a fini procedurali
Alla radice della questione
In origine l'incertezza riguardava essenzialmente due aspetti: l'esatta individuazione delle sanzioni applicabili e del termine decadenziale dell'attività di controllo dell'Agenzia delle Entrate.
Invero, l'art. 27 DL 185/2008 si limitava a prevedere che :
- l'atto di recupero per la riscossione di crediti inesistenti utilizzati in compensazione deve essere notificato, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre dell'ottavo anno successivo aquello del relativo utilizzo (c. 16);
- l'utilizzo in compensazione di crediti inesistenti è punito con la sanzione dal 100 al 200% della misura dei crediti stessi (c. 18);
senza però definire il concetto di “credito inesistente”.
La confusione era poi aumentata dal fatto che sul piano penale la compensazione di crediti inesistenti e di crediti non spettanti sopra un determinato ammontare era sanzionata allo stesso modo dall'art. 10-quater D.Lgs. 74/2000.
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