Marketplace: il venditore “presunto” è responsabile dell’IVA

Adecorrere dal 1° luglio 2021, per effetto delle modifiche introdotte dall’art.2della Direttiva 2017/2455/UE alla Direttiva 2006/1127CE -  recepite nell’ordinamento giuridico nazionale con il D.Lgs.n. 83/2021 - un soggetto passivo che facilita, tramite l’uso di un’interfaccia elettronica quale un mercato virtuale (marketplace), una piattaforma, un portale o mezzi analoghi (i) vendite a distanza di beni importati daterritori terzio Paesi terzi con spedizioni di valore intrinseco non superiore a 150euro; (ii) cessioni di beni effettuate nella comunitàdaun soggetto passivo non stabilito nella comunità a una persona che non è un soggetto passivo, viene equiparato ai fini IVA come se fosse egli stesso il fornitore dei beni nei confronti del consumatore finale e di conseguenza assume tutti gli obblighi e i diritti IVA previsti come venditore. Tale previsione recata dall’art. 14-bis della Direttiva IVA è finalizzata a ridurre le significative perdite di gettito negli Stati UE derivanti dalle vendite a distanza di beni.

Molte delle operazioni poste in essere nell’ambito del commercio elettronico tra Stati membri della UE o da territorio terzi vengono facilitate mediante l’uso di un’interfaccia elettronica, ossia mediante l’uso di undispositivo oun programma che consente a due sistemi indipendenti tra di loro o al sistema e all’utente finale di comunicare, quale un mercato virtuale (marketplace), una piattaforma, un portale o mezzi analoghi.
Tali piattaforme operano sul mercato internazionale in assenza della reale e concreta presenza nel mercato di riferimento, rendendo in questo modo complesse le eventuali attività di controllo.

L'articolo è pubblicato in forma integrale su Fiscalità e Commercio Internazionale.