Ai fini della detrazione IVA il contribuente non può procedere a verifiche complesse e approfondite
Con la recente Ordinanza n. 14102 depositata il 21 maggio 2024, la Corte di cassazione torna ad occuparsi del diritto di detrazione IVA in caso di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti.
Al riguardo, ha enunciato il seguente principio di diritto: “Ai fini dell'assolvimento dell'onere della prova della conoscenza o conoscibilità, secondo la massima diligenza esigibile da un accorto operatore professionale, dell'esistenza di una frode IVA consumata a monte della catena produttiva o distributiva, le cautele che si richiede che il concessionario sia tenuto ragionevolmente ad adottare, perché si escluda il suo coinvolgimento, anche solo per colpevole ignoranza, nella frode commessa a monte, non possono attingere a verifiche complesse e approfondite, analoghe a quelle che l'amministrazione finanziaria avrebbe i mezzi per effettuare”.
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Il contributo è stato originariamente redatto dal team dell’Osservatorio Giustizia Tributaria, a cui si rimanda per il testo integrale.
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