Buoni benzina: il trattamento IVA dipende dalla loro natura
L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 8/E del 30 aprile 2018, nella quale ha fornito chiarimenti in merito all’introduzione dell’obbligo della fattura elettronica per le cessioni di carburante per motori per uso di autotrazione dal prossimo 1° luglio 2018, è tornata ad occuparsi del trattamento IVA da riservare ai voucher (buoni acquisto) anche alla luce di quanto previsto dalla Direttiva 27 giugno 2016, n. 1065.
In particolare, allineandosi con quanto disposto dalla Direttiva e con la posizione espressa dai giudici unionali, ha precisato che il buono emesso da una compagnia petrolifera permette al cessionario di recarsi presso un impianto stradale di distribuzione gestito dalla compagnia stessa e di rifornirsi di benzina secondo l’accordo tra le parti, detta emissione rileva ai fini IVA. Diversamente, laddove il buono/carta dia modo di rifornirsi presso plurimi soggetti - impianti gestiti da diverse compagnie o da singoli imprenditori - ovvero consenta l’acquisto di più beni e servizi, la cessione del buono non rileva ai fini IVA.
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