Composizione Negoziata: pendenza del procedimento di liquidazione giudiziale e ammissibilità dell’istanza per l’accesso alla composizione negoziata della crisi
Il Tribunale di Torino si è espresso sul tema della pendenza del procedimento di liquidazione giudiziale promosso dal debitore ovvero da un terzo e sull’inammissibilità ovvero ammissibilità della (successiva) istanza per l’accesso alla composizione negoziata della crisi.
E’ il caso di una società che aveva depositato istanza per l’accesso alla composizione negoziata della crisi e che aveva richiesto la conferma delle misure protettive ex art. 18 CCII nei confronti di tutti i creditori e, in particolare, nei confronti dei creditori che avevano già agito in via esecutiva e in sede concorsuale depositando istanza per l’apertura della liquidazione giudiziale, risultata quindi pendente a quella data.
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Il contributo è stato originariamente redatto dal team dell’Osservatorio Insolvenza, a cui si rimanda per il testo integrale.
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