Disapplicazione dell'atto amministrativo e giudicato
Lo scopo del presente scritto è cogliere se e come la disapplicazione di un atto amministrativo pronunciata dal giudice amministrativo sia oggetto del giudicato: in altre parole se la portata oggettiva del giudicato includa anche la disapplicazione.
Si tratta di un tema sostanzialmente negletto dalla dottrina e dalla giurisprudenza sul processo amministrativo. Il tema è stato invece indagato dalla dottrina (meno dalla giurisprudenza) che si è occupata della disapplicazione da parte del giudice ordinario. A questo scopo, la riflessione ha distinto la disapplicazione in via principale dalla disapplicazione in via incidentale.
In primo luogo, il giudice ordinario può disapplicare l’atto direttamente lesivo di un diritto soggettivo. In questo caso, prefigurato dall’art. 4, co. 1, l. ab.cont. («quando la contestazione cade sopra un diritto che si pretende leso da un atto dell’autorità amministrativa»), al giudice ordinario è permesso esclusivamente «conoscere degli effetti dell’atto stesso in relazione all’oggetto dedotto in giudizio» (art. 4, co.1, l. ab. cont.), ma gli è vietato annullare, revocare o modificare l’atto amministrativo. Sicché «in questo [caso]» il giudice applica gli atti amministrativi (di qualunque natura) «in quanto conformi alle leggi» (art. 5l. ab. cont.) e perciò disapplica quelli non conformi alle leggi, cioè illegittimi.
Si tratta di ipotesi marginali, per via dell’idea secondo cui il provvedimento amministrativo degrada i diritti soggettivi ad interessi legittimi o comunque perché il potere amministrativo di regola si relaziona con gli interessi legittimi, ad eccezione dei c.d. diritti indegradabili (come il diritto alla salute).
In queste rare ipotesi, la questione di illegittimità dell’atto amministrativo è la (o almeno una) questione principale del giudizio. Sicché, secondo la dottrina, quando il giudice conosce di un atto lesivo di un diritto soggettivo in una controversia fra cittadino e p.a.:
(a) conosce in via principale dell’illegittimità dell’atto amministrativo;
(b) (quindi) ne conosce con efficacia di giudicato, tanto che l’art. 4,co.2, l. ab. cont. obbliga l’amministrazione a conformarsi a quel giudicato, eliminando gli effetti dell’atto che il giudice ordinario ha considerato illegittimo.
La disapplicazione in questa ipotesi è una disapplicazione in via principale. Proprio per la sua natura principale, si ritiene che tale disapplicazione non sia un potere officioso, ma ad esclusiva istanza di parte: all’attore è accollato l’onere di introdurre le censure di illegittimità e di dimostrarle.
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