Estensione del regime pex alle plusvalenze realizzate da società ed enti non residenti

Dal 1.01.24, per effetto della Legge di bilancio 2024, è stato esteso il regime pex (i.e. detassazione in misura pari al 95%) anche alle plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni qualificate da parte di soggetti non residenti (i.e. società o enti commerciali residenti in altri Stati UE o in Stati SEE dotati di adeguato scambio di informazioni e privi di stabile organizzazione in Italia) a condizione che integrino i requisiti di cui all’art. 87 del TUIR: (i) ininterrotto possesso della partecipazione dal primo giorno del dodicesimo mese precedente quello della cessione; (ii) iscrizione della partecipazione tra le immobilizzazioni finanziarie nel primo bilancio chiuso durante il periodo di possesso; (iii) residenza fiscale della società partecipata in Stati o territori white list; (iv) esercizio da parte della società partecipata di un’impresa commerciale. Stante le diverse Convenzioni stipulate dall’Italia, che prevedono la tassazione esclusiva delle plusvalenze nello Stato di residenza del cedente, l’applicazione del nuovo regime è di fatto confinata a quei pochi Paesi che prevedono una tassazione concorrente. In conclusione, l’introduzione del nuovo comma 2bis non ha comportato alcun beneficio fiscale per quei casi in cui le Convenzioni già prevedono una non imponibilità in Italia delle plusvalenze realizzate dai soggetti non residenti.

 

Il contributo è stato realizzato per la Newsletter Norme & Tributi di ottobre 2024 di AHK Italien dal nostro Dipartimento Fiscalità Internazionale.

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