Beneficiario effettivo e cash pooling: verso una presunzione di abuso nei gruppi multinazionali?
Con l’ordinanza n. 32467/25, la Corte di Cassazione è tornata a pronunciarsi in tema di beneficiario effettivo, con riferimento alla mancata applicazione della ritenuta sui dividendi distribuiti, nel contesto di un gruppo multinazionale, da una società italiana ad una controllante estera.
Nel caso di specie, la Corte ha escluso la qualifica di “beneficial owner” in capo alla controllante danese, ravvisando invece tale qualifica nella capogruppo USA, in ragione dell’assenza di disponibilità materiale e giuridica degli utili, confluiti in un sistema di tesoreria accentrata, e della mancanza di un’effettiva attività economica da parte della società danese.
La pronuncia, tuttavia, suscita rilevanti perplessità nella misura in cui valorizza il cash pooling quale indice sintomatico della carenza dello status di beneficiario effettivo. Tale meccanismo, di per sé, non implica la perdita della disponibilità giuridica delle somme, né equivale automaticamente a un obbligo di retrocessione integrale e immediata dei flussi alla capogruppo.
Pertanto, se la mera adesione a un sistema di tesoreria accentrata viene assunta quale indice dirimente ai fini del dominion test, si rischia di introdurre una presunzione sostanzialmente assoluta di interposizione ogniqualvolta il gruppo adotti un modello organizzativo oggi largamente diffuso e conforme alle best practice internazionali.
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Il contributo è stato realizzato per la Newsletter Norme & Tributi di marzo 2026 di AHK Italien dal nostro Dipartimento Fiscalità Internazionale.
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