Illegittima la riduzione in base all’elemento soggettivo del datore di lavoro dell’indennità risarcitoria per licenziamento nullo perché discriminatorio

La Cassazione con la sentenza n. 4623/2026 chiarisce l’onere del datore nel verificare la possibile disabilità prima del licenziamento per comporto e valuta come la condotta della dipendente incida sul risarcimento per licenziamento nullo.

In tema di licenziamento per superamento del periodo di comporto, la conoscenza dello stato di disabilità del lavoratore (o la possibilità di conoscerlo secondo l’ordinaria diligenza) fa sorgere l’onere datoriale – al quale il lavoratore non può opporre comportamenti ostruzionistici – di acquisire, prima di procedere al licenziamento, informazioni circa l’eventualità che le assenze per malattia del dipendente siano connesse a uno stato di disabilità, al fine di adottare i possibili accomodamenti ragionevoli, previa interlocuzione con l’interessato che costituisce una fase ineludibile della fattispecie complessa del licenziamento trattato nel caso di specie.

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