Corporate criminal liability

Introduzione del reato di frode nel processo penale e depistaggio ed inserimento di aggravanti specifiche

Il 5 luglio 2016 l’Assemblea della Camera dei deputati ha definitivamente approvato l’AC. 559-B (provvedimento non ancora pubblicato in GU), che introduce nel codice penale il reato di frode processuale e depistaggio.

Il nuovo delitto (art. 375 c.p.)

L'articolo 1 sostituisce l’art. 375 del codice penale introducendo una nuova fattispecie che punisce con la reclusione da 3 a 8 anni il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che compia una delle seguenti azioni, finalizzata ad impedire, ostacolare o sviare un'indagine o un processo penale:

  1. mutare artificiosamente il corpo del reato, lo stato dei luoghi o delle cose o delle persone connessi al reato;
  2. affermare il falso o negare il vero ovvero tacere in tutto o in parte ciò che sa intorno ai fatti sui quali viene sentito, ove richiesto dall'autorità giudiziaria o dalla polizia giudiziaria di fornire informazioni in un procedimento penale;

La norma ha carattere sussidiario, essendo applicabile solo quando il fatto non presenti gli estremi di un più grave reato

Sono inoltre previste le seguenti aggravanti:

 

  1. il fatto è commesso mediante distruzione, soppressione, occultamento, danneggiamento, in tutto o in parte, ovvero formazione o artificiosa alterazione, in tutto o in parte, di un documento o di un oggetto da impiegare come elemento di prova o comunque utile alla scoperta del reato o al suo accertamento (la pena da applicare è aumentata da un terzo alla metà);
  2. il fatto è commesso in relazione a procedimenti penali relativi ad alcun specifici gravi reati (si applica la pena della reclusione da 6 a 12 anni).

La pena è diminuita dalla metà a due terzi se l'autore del fatto si adopera per:

  1. ripristinare lo stato originario dei luoghi, delle cose, delle persone o delle prove;
  2. evitare che l'attività delittuosa venga portata a conseguenze ulteriori
  3. aiutare concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella ricostruzione del fatto oggetto di inquinamento processuale e depistaggio e nell'individuazione degli autori.

Alla condanna per il delitto di frode in processo penale e depistaggio consegue, in caso di reclusione superiore a 3 anni, la pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici.

I termini di prescrizione per il delitto di frode in processo penale e depistaggio aggravato sono raddoppiati.

L'articolo 3 del provvedimento ha inoltre modificato l’art. 376 c.p. inserendo una norma che farà certamente discutere, in quanto prevede la non punibilità del colpevole che entro la chiusura del dibattimento ritratti il falso e manifesti il vero.

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