L’allontanamento temporaneo da casa del genitore affidatario e del minore non fa venire meno la destinazione familiare dell’immobile
La determinazione dell’assegno di mantenimento ai figli si colloca a metà strada tra il diritto del figlio ad una crescita equilibrata e il dovere dei genitori di contribuire secondo le proprie risorse.L’art. 30 della Costituzione, insieme agli artt. 147, 315bis, 316bis e 337ter c.c., sancisce l’obbligo per entrambi i genitori di mantenere, istruire ed educare i figli, anche in caso di separazione o cessazione del rapporto coniugale.
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Il contributo è stato originariamente redatto dal team dell’Osservatorio Family Law, a cui si rimanda per il testo integrale.
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