Quali sono i rapporti tra la disciplina dei costi black list e la CFC rule? Se ne è occupata la circolare n. 39/E del 2016, nella quale l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che, a seguito delle modifiche che hanno interessato le materia sia nel 2015 che nel 2016, nel caso in cui ricorrano le esimenti per la disapplicazione della normativa CFC, ai fini della deducibilità dei costi black list eccedenti il valore normale è necessario valutare il ricorrere delle condizioni previste dall’art. 110, comma 10, del TUIR.
Le regole sulla deducibilità dei costi black list non si applicano per le operazioni intercorse con soggetti non residenti cui risulti applicabile la c.d. CFC rule di cui all’art. 167 TUIR. Ma con le dovute eccezioni.
Nella circolare n. 39/E del 2016, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti anche in ordine ai rapporti intercorrenti tra la disciplina di cui all’art. 110 TUIR - abrogata dal 2016 – e quella dettata dall’art. 167.
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AL 2014
Secondo quanto previsto dall’art. 110, comma 12, TUIR nella versione vigente fino al 2014, la disciplina CFC si applicava prioritariamente rispetto a quella relativa alla deducibilità dei costi black list. Pertanto, nel caso di tassazione per trasparenza in capo al socio residente nel territorio dello Stato degli utili rinvenienti dalla partecipata estera, i costi derivanti da operazioni intercorse con la medesima partecipata erano integralmente deducibili.
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