La residenza fiscale dei trust opachi alla luce della recente circolare
Com’è noto, il trust è annoverato tra i soggetti IRES ai sensi dell’art. 73 TUIR e, come tale, se residente in Italia è assoggettato a tassazione per i redditi ovunque prodotti; se non residente, è assoggettato a tassazione solo con riferimento ai redditi prodotti in Italia. I redditi distribuiti da trust opachi non residenti, non commerciali e non soggetti ad una tassazione congrua sono imponibili in capo al beneficiario italiano, ai sensi dell’art. 44 TUIR. Il livello di tassazione rilevante è determinato in base ad un rinvio all’art. 47-bis TUIR. In base a tale rinvio, dovrebbero assumere rilievo i redditi distribuiti da trust soggetti ad un livello di tassazione nominale inferiore alla metà di quello applicata in Italia (cfr. circ. n. 34/E/2022). Fatte salve le precisazioni che si effettueranno nel prosieguo, non dovrebbero essere rilevanti i proventi distribuiti da trust residenti nell’Unione Europea/Spazio Economico Europeo (“UE”). In base all’attuale assetto normativo, la determinazione della residenza del trust rileva ai fini:
- dell’individuazione dei trust residenti in Italia o all’estero;
- dell’individuazione dello Stato estero di residenza del trust, al fine di determinare l’aliquota nominale applicata, nell’ottica di stabilire se le distribuzioni nei confronti di beneficiari italiani siano o meno imponibili.
Nel prosieguo si esaminano le tematiche connesse all’applicazione in concreto dei criteri dettati per la residenza fiscale del trust, valutando le soluzioni adottate
dall’Agenzia delle Entrate nella recente circ. n. 34/E/2022, limitatamente ai trust opachi non commerciali: salve alcune differenze, le osservazioni svolte valgono, in
quanto compatibili, anche per i trust trasparenti e i trust opachi commerciali che non formano oggetto specifico di indagine.
Dei tre criteri di collegamento previsti dall’art. 73, comma 3, TUIR, che notoriamente sono alternativi fra di loro, il primo della sede legale trova difficilmente
applicazione con riferimento ai trust. Si tratta di un criterio piuttosto applicabile agli enti societari. Nella maggioranza dei casi, la residenza del trust verrà determinata in base alla sede dell’amministrazione o all’oggetto principale dell’attività, come riconosce anche la stessa Agenzia delle Entrate nelle circ. n. 48/E/2007 e n. 34/E/2022.
La sede dell’amministrazione coincide, normalmente, con il luogo di residenza del trustee. E’ in linea di principio da tale luogo che promanano gli impulsi volitivi
attinenti alla gestione del trust. Laddove il trustee operi come tale in uno Stato diverso da quello di residenza, assumerà rilievo tale secondo Stato.
Nei casi di doppia residenza del trustee dovranno applicarsi le ordinarie tie breaker rules previste dalle Convenzioni contro le doppie imposizioni stipulate dall’Italia. Ad oggi, l’unica Convenzione che espressamente comprende i trust tra le persone cui si applica la Convenzione stessa è quella con gli Stati Uniti d’America. Ad ogni modo, poiché è annoverato tra i soggetti passivi IRES, ai fini convenzionali, quantomeno nell’ottica italiana, il trust deve essere considerato come “persona” (“una persona diversa da una persona fisica” di cui all’art. 4, comma 3, Modello OCSE di Convenzione), anche se non menzionato nelle singole Convenzioni: questa soluzione è accolta anche dall’Agenzia delle Entrate (cfr. circ. n. 48/E/2007 e n. 34/E/2022).
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