Negoziazione assistita e trascrizione nei registri immobiliari: è necessario il notaio
Giurisprudenza da commentata da "Il Familiarista"
App. Trieste, sez. I civ., ord., 6 giugno 2017
La Corte d'appello, nella decisione in commento prende in esame la vexata quaestio della trascrivibilità degli accordi conclusi a seguito di procedimento di negoziazione assistita familiare, ex art. 6 d.l. n. 132/2014.
La Corte triestina ritiene che l'art. 5, n. 3, cit. prevedendo la richiesta autenticazione da parte di pubblico ufficiale a ciò autorizzato delle sottoscrizioni degli accordi raggiunti a seguito di procedura di negoziazione assistita da uno o più avvocati, abbia una portata generale, escludendo dunque che sia sufficiente, anche per gli accordi della “negoziazione assistita familiare” il solo intervento di «almeno un avvocato per parte». La Corte nega che la legge abbia voluto attribuire ai difensori poteri ulteriori rispetto alla facoltà di autentica dell'autografia delle firme delle parti escludendo il potere certificativo ai difensori ai fini delle trascrizioni immobiliari.
Tale esclusione, secondo la Corte, sarebbe in sintonia con il disposto dell'art. 2657 c.c. secondo cui «la trascrizione non si può eseguire se non in forza di sentenza, di atto pubblico o di scrittura privata con sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente».
La scelta interpretativa operata dalla Corte triestina – è perfettamente coerente con il sistema della pubblicità immobiliare, fondato sul collegamento tra tre elementi: a) certezza dell'atto; b) conservazione del suo originale e conformità delle copie a quest'ultimo; c) trascrizione nei Registri Immobiliari con conseguente efficacia verso i terzi.
La trascrizione assolve infatti, tra le tante, anche la funzione tipica didirimere non già conflitti tra le parti, ma fra più aventi causa dello stesso autore o terzi ; di qui l'obbligo del Notaio o del pubblico ufficiale che ha ricevuto o autenticato l'atto soggetto a curare che la trascrizione venga eseguita. Tale obbligo è posto al fine di favorire la pubblicità dei trasferimenti non mobiliari e la completezza dei relativi registri anche per quanto riguarda l'osservanza del principio di continuità delle trascrizioni.
La sentenza qui in commento nega infatti che la legge abbia voluto attribuire ai difensori poteri ulteriori rispetto alla facoltà di autentica dell'autografia delle firme delle parti , escludendone il potere certificativo ai fini delle trascrizioni immobiliari.
Esclusione in sintonia con il disposto dell'art. 2657 c.c. secondo cui «la trascrizione non si può eseguire se non in forza di sentenza, di atto pubblico o di scrittura privata con sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente».
Coordinando le predette riflessioni con il disposto degli artt. 2643, 2644, 2645 e 2657 c.c. si comprende come il verbale di accordo di negoziazione assistita ex art. 6 d.l. n. 132/2014 debba “rendersi pubblico” ai fini della trascrizione.
L'unico caso di deroga espresse alle predette regole è previsto dall'art. n825 c.p.c. ove appunto si legge che il lodo dichiarato esecutivo con decreto del Tribunale può essere trascritto; un qualsiasi altro titolo esecutivo, come il verbale di accordo di cui si discute, o una cambiale bollata, non potrà invece essere trascritta in mancanza di una disposizione di legge espressa in tal senso.
Si condivide la pronuncia della Corte Triestina che giunge correttamente a negare la trascrivibilità del verbale di accordo attraverso una puntuale ricostruzione del quadro normativo delineato dal d.l. n. 132/2014 arricchita da una più generale riflessione sulla funzione dell'autenticazione pubblica nel sistema della pubblicità immobiliare.
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