Norme procedurali nazionali: criteri per valutare la conformità al diritto UE

Nel decidere la Causa C-582/20, la Corte di giustizia ha ribadito i criteri per valutare la compatibilità con il diritto eurounitario delle norme nazionali che stabiliscono la disciplina dei ricorsi intesi a garantire la tutela dei diritti riconosciuti ai contribuenti in forza delle norme di diritto dell'Unione Europea.

Il caso di specie 

A seguito della scoperta di una frode IVA da parte della competente procura, l'Agenzia nazionale dell'amministrazione tributaria rumena ha emesso un avviso di accertamento nei confronti di Cridar, una società stabilita in Romania, negandole con effetto immediato il diritto alla detrazione dell'IVA in relazione alle operazioni di acquisto effettuate presso talune società indicate dalla suddetta procura, sospettandone il coinvolgimento sulla base di taluni elementi fattuali.
La società ha quindi tempestivamente presentato un reclamo alla competente Direzione Regionale di Cluj.Secondo la normativa rumena, la presentazione del reclamo e la sua decisione nel merito da parte dell'amministrazione tributaria sono condizioni necessarie per adire la competente autorità giudiziaria. La proposizione del reclamo non sospende l'efficacia dell'avviso di accertamento.
Tuttavia, la Direzione Regionale di Cluj ha respinto il reclamo di Cridar, avvalendosi della possibilità di non pronunciarsi sul merito del reclamo, finché il parallelo procedimento penale non definisca se le operazioni sospette siano (o meno) effettive.
La decisione della Direzione Regionale è stata quindi impugnata in sede giurisdizionale da Cridar, che ha chiesto la condanna dell'Amministrazione tributaria a pronunciarsi sul merito. Soccombente avanti la Corte di Appello, la società ha poi proposto ricorso per cassazione, lamentando come la normativa rumena di fatto pone una condizione supplementare per il riconoscimento del diritto alla detrazione IVA: vale a dire la conferma, in sede penale, della realtà effettiva delle operazioni di cui trattasi, condizione invero non richiesta dal diritto eurounitario.

A fronte di tale censura, la Corte di cassazione rumena ha sospeso il giudizio, sollevando due questioni pregiudiziali innanzi alla Corte di Giustizia:

  • nella prima, viene chiesto se la normativa rumena che consente all'amministrazione tributaria di sospendere la pronuncia sul reclamo fintantoché non viene definito il parallelo procedimento penale sia compatibile con la direttiva IVA e con l'art. 47 della Carta dei diritti fondamentali UE (diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale);
  • nella seconda viene chiesto se la risposta alla prima questione possa essere diversa ove, durante la sospensione della pronuncia sul reclamo amministrativo, il contribuente benefici di una sospensione del diniego alla detrazione.
     

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