Nuovi criteri di residenza delle società
Le modifiche all’art. 73 del TUIR, introdotte dal D.Lgs. 209/23, modificano i criteri di attrazione della residenza fiscale in Italia di società estere. Si considerano fiscalmente residenti in Italia le società e gli enti che hanno nel territorio dello Stato, per la maggior parte del periodo d’imposta: (i) la sede legale; (ii) la sede di direzione effettiva; o (iii) la gestione ordinaria in via principale. A differenza della precedente versione della norma, non rilevano più i requisiti della sede amministrativa e dell’oggetto principale, inclusi nel previgente articolo 73. La questione assume particolare rilevanza con riferimento alle holding di partecipazioni, la cui unica attività consiste nella detenzione di partecipazioni italiane. Era in passato sorto il dubbio se tali società avessero l’oggetto principale in Italia. L’introduzione delle nozioni di direzione effettiva dovrebbe dissipare i dubbi sulle holding di partecipazioni. La localizzazione in Italia degli asset non dovrebbe in quanto tale assumere rilevanza ai fini della residenza fiscale in Italia.
Il contributo è stato realizzato per la Newsletter Norme & Tributi di gennaio 2024 di AHK Italien dal nostro Dipartimento Fiscalità Internazionale.
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