La presentazione della dichiarazione entro 90 giorni dalla scadenza del termine ordinario per il suo invio, per correggere errori o omissioni che non siano riscontrabili mediante controlli automatizzati o formali è sanzionata con la sanzione compresa tra 250 e 2.000 euro, ferma restando comunque la necessità di regolarizzare anche l’omesso versamento. Questo è uno degli aspetti chiariti dall’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 42/E del 12 ottobre 2016, a commento del nuovo istituto del ravvedimento operoso.
Con la circolare 12 ottobre 2016, n. 42/E, l’Agenzia delle Entrate fa il punto sulle modifiche che hanno interessato - a decorrere dal 1° gennaio 2015 - l’istituto del ravvedimento operoso. Nello specifico, i chiarimenti dell’Agenzia riguardano errori o omissioni relativi alla presentazione della dichiarazione dei redditi, a seconda che siano oggetto di correzione entro oppure oltre 90 giorni dalla presentazione della dichiarazione stessa.
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La legge di Stabilità 2015 ha modificato l’art. 13, D.Lgs. n. 472/1997, introducendo nel comma 1 la lettera a-bis) che prevedeva la riduzione della sanzione a 1/9 del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il novantesimo giorno successivo al termine per la presentazione della dichiarazione, ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro 90 giorni dall’omissione o dall’errore.
Intervenendo in materia con la circolare n. 23/E/2015, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che la regolarizzane in parola riguarda soltanto le violazioni commesse mediante la presentazione della dichiarazione, ossia le violazioni relative al contenuto o alla documentazione delle dichiarazioni, di cui all’art. 8, D.Lgs. n. 471/1997.
A decorrere dal 1° gennaio 2016, al fine di dissipare i dubbi che si erano posti in ordine alla corretta applicazione della previsione normativa in commento, il D.Lgs. n. 158/2015 ha previsto che - entro 90 giorni dalla data di presentazione della dichiarazione - possono essere regolarizzati le omissioni e gli errori “commessi in dichiarazione”.
LE VIOLAZIONI DICHIARATIVE
Al fine di comprendere la portata innovativa della previsione in parola, l’Agenzia ha proposto un breve excursus del dettato dell’art. 13, D.Lgs. n. 472/1997 che, alla luce dei chiarimenti previsti nella circolare n. 92/E/1998, prevedeva che gli errori o le omissioni commessi in dichiarazione ed incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo potevano essere regolarizzati entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno in cui era stata commessa la violazione con la riduzione della sanzione a 1/6 del minimo (art. 13, comma 1, lettera b).
Tale disposizione si riferiva alle violazioni diverse dalla tardiva presentazione della dichiarazione e trovava applicazione:
- nel caso di errori o omissioni rilevabili a seguito di controllo automatizzati e formali;
- nell’ipotesi in cui gli errori o le omissioni erano riscontrabili mediante il controllo sostanziale. In questo caso, la regolarizzazione spontanea delle violazioni comportava però l’applicazione della sanzione per infedele dichiarazione compresa tra il 100% e il 200% (misura vigente ante 2016) (riduzione a 1/6 in caso di ravvedimento).
Tale quadro normativo evidenziava però un’evidente sproporzione tra il regime sanzionatorio riservato:
- alla violazione di infedele dichiarazione - sanzione tra il 100% e il 200%, ridotta al 16,66%, se la regolarizzazione avveniva entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel quale era stata commessa;
- alla violazione di tardiva presentazione della dichiarazione - sanzione di 258 euro, ridotta a 1/8, se la regolarizzazione avveniva entro 90 giorni (30 giorni in passato).
Per porre rimedio a tale anomalia, l’Agenzia delle Entrate (con la circolare n. 55/E/2001 e la risoluzione n. 325/E/2002) procedeva ad equiparare la violazione per la dichiarazione integrativa/sostitutiva presentata nei 90 giorni alla dichiarazione tardiva presentata nello stesso termine, le quali sarebbero state sanzionare con la sanzione di 258 euro, salva l’ulteriore sanzione applicabile in caso di omesso versamento.
Tale equiparazione è venuta meno però a seguito dell’introduzione della lettera a-
bis), nel comma 1 dell’art. 13, D.Lgs. n. 472/1997, che ha previsto dal punto di vista sanzionatorio il riconoscimento di un rilevo specifico all’errore di contenuto commesso nella dichiarazione presentata e corretta dal contribuente entro 90 giorni dalla scadenza del termine di presentazione della stessa.
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