Transaction costs sostenuti da uno SPV: detrazione IVA nelle operazioni di MLBO
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 22608, depositata il 9 agosto 2024 ha sancito l’importante principio secondo il quale è ammessa in detrazione l’IVA relativa ai transaction costs sostenuti da uno SPV nell’ambito di un’operazione di MLBO. La questione non è certamente nuova agli operatori del settore, e si pone in scia con le conclusioni alle quali è giunta di recente anche la giurisprudenza di merito (cfr. CTP Milano, n. 3361/2022 e CGT II Lombardia n. 3755/2023), che ha ammesso la detrazione dell’IVA sui transaction costs sostenuti da una società veicolo, in una operazione di MLBO conclusasi con la fusione della società operativa - target - nella SPV e con la contestuale prosecuzione dell’attività d’impresa da parte del soggetto risultante.
Vicenda
La vicenda posta all’attenzione dei giudici di legittimità è relativa ad un’operazione che aveva visto la costituzione nel corso del 2015 di una società holding, quale società veicolo nell'ambito di una operazione di leveraged buy out (SPV). La SPV era nata con la funzione di acquisire, tramite un finanziamento bancario, di una rilevante quota delle azioni di una società (target), al fine di consentire l'ingresso di nuovi azionisti nel controllo di questa. Avvenuto l'acquisto, la target nel 2016 aveva dato origine ad una fusione inversa e quindi incorporato la società veicolo, che di conseguenza si era estinta.
La SPV, nel periodo della sua esistenza, aveva svolto l’attività di possesso delle azioni nella società target, tuttavia dotandosi di partita IVA, onde essere identificata ai fini della relativa imposta. La stessa società aveva nel periodo 2015-2016 commissionato e ricevuto prestazioni di servizi di consulenza legati all'operazione di leveraged buy out, servizi che erano stati resi da soggetti residenti in Italia, da altri soggetti residenti in Stati dell'UE e da soggetti residenti in Paesi terzi extra UE.
La SPV non aveva esercitato il diritto alla detrazione dell'IVA addebitata nelle fatture delle prestazioni consulenziali ricevute dai fornitori italiani, mentre con riferimento alle prestazioni rese in suo favore da fornitori dell'Unione e di paesi terzi, applicò il regime del reverse charge.
Successivamente alla fusione inversa, la società target aveva presentato istanze di rimborso atipico ex art. 21, co. 2, DLgs n. 546/1992, quale successore universale per incorporazione della SPV.
Avverto i dinieghi erariali opposti alle istanze di rimborso, la target aveva presentato ricorso dinanzi alla competente commissione tributaria, che li aveva accolti; gli appelli dell’Agenzia delle entrate erano stati rigettati dai giudici di seconde cure e pertanto l’Agenzia ha proposto ricorso per Cassazione.
La decisione della Corte
I giudici di legittimità, rigettando il ricorso dell’Agenzia delle entrate, hanno fondato la propria pronuncia sui seguenti principi:
A - SPV È UN SOGGETTO PASSIVO IVA
Le società veicolo (SPV) costituite per l’esecuzione di un’operazione di MLBO devono essere considerate soggetti passivi ai fini IVA, anche se la loro attività principale è limitata al possesso di partecipazioni nella società target. E ciò anche quando la SPV non svolge operazioni attive durante la fase preparatoria dell’acquisizione.
Infatti, le fasi di un’operazione di merger leveraged buy out sono scandite come segue:
a) costituzione della società veicolo (SPV), ricorso al capitale di debito, acquisizione della società target da parte della società veicolo;
b) successiva fusione per incorporazione di quest'ultima nella società target (o viceversa).
Dette fasi rendono evidente come l’acquisizione della partecipazione nel capitale della società target, da parte della società veicolo, rappresenti solo una fase meramente transeunte e strumentale alla fusione della società veicolo medesima con quella che - transitoriamente - è la propria controllata. La fusione tra società veicolo e società target assurge, infatti, ab origine a presupposto necessario dell’intera operazione, in quanto funzionale alla congiunzione del debito finanziario della società veicolo con il patrimonio della società target. La società veicolo è in grado di svolgere nel contesto dell'operazione un ruolo del tutto divaricato rispetto a quello di una holding destinata alla detenzione ed eventuale gestione di partecipazioni societarie. La SPV non nasce, infatti, a meri fini di detenzione di partecipazioni, connotandosi, piuttosto, come strumento finalizzato ad attingere le risorse indispensabili all'acquisizione della società target, allo scopo precipuo di gestirne in via diretta l'azienda e di implementarne la struttura economico-finanziaria, in seguito al perfezionarsi di una già preordinata fusione. In questo contesto, ai fini IVA l'acquisizione della società target s'atteggia ad attività preparatoria dell’attività economica che in esito all'acquisizione della società bersaglio verrà esercitata. Il sostenimento di per sé, da parte della società veicolo, di spese di investimento orientate all'acquisizione delle partecipazioni azionarie fa di detto ente un soggetto passivo, ancorché i beni e servizi acquistati non siano immediatamente utilizzati per lo svolgimento di tale attività economica, ma siano prodromici al suo concreto avvio.
B – SPESE DI CONSULENZA: IVA AMMESSA IN DETRAZIONE
In ossequio al principio di neutralità immanente nel funzionamento dell’IVA, le spese di investimento sostenute in relazione ad un’operazione orientata all’esercizio finale dell’attività produttiva si iscrivono nel perimetro delle attività economiche. Non rileva, in altri termini, il momento in cui si realizzano le prime operazioni attive da parte di un ente, non potendosi ragionevolmente distinguere tra spese di investimento effettuate prima oppure in costanza dell'effettivo svolgimento dell'attività economica.
C- IMPLICAZIONE NELLE OPERAZIONI DI MBO
Le operazioni preparatorie a fusioni o acquisizioni, anche se non generano direttamente operazioni imponibili, rientrano comunque nell'ambito delle attività economiche che conferiscono il diritto alla detrazione dell'IVA.
La stessa CGUE, con la sentenza del 12 Novembre 2020 relativa alla causa C-42/19 (Sonaecom SGPS SA), è intervenuta in materia di detraibilità dell'IVA per i transaction costs relativi ai servizi di consulenza ricevuti da una holding mista al fine di acquisire delle partecipazioni in una società.
Nell'occasione la Corte unionale ha chiarito che “chiunque abbia l’intenzione, confermata da elementi obiettivi, di iniziare in modo autonomo un'attività economica ed effettua a tal fine le prime spese di investimento deve essere considerato un soggetto passivo”.
Più nello specifico, la soggettività passiva ai fini IVA, non riconducibile ad una holding "statica", la cui mera attività consiste "nell'acquisizione di partecipazioni in società, senza interferire direttamente o indirettamente nella gestione di queste ultime", è, viceversa, ascrivibile ad una holding "mista", ossia ad una società che, parallelamente alla sua attività di detenzione di partecipazioni, fornisce servizi ai soggetti controllati, esercitando proprio in ragione di ciò un'attività economica.
Nel contesto delle operazioni di merger leveraged buy out, le SPV sono società costituite allo scopo assorbente della realizzazione dell'acquisizione (con indebitamento) di una società target e della successiva fusione della stessa, e svolgono quindi un’attività di natura preparatoria rispetto alla rilevazione del controllo della società-obiettivo e alla susseguente gestione della relativa azienda.
I costi sostenuti dalla società veicolo, benché anteriormente alla fusione non si risolvano in una interferenza diretta nella gestione societaria della controllata che implichi l'effettuazione di operazioni soggette a IVA, nondimeno appaiono intimamente preparatori dell'esercizio dell'attività economica e del suo rafforzamento. La società veicolo neocostituita sostiene i costi stessi con la finalità di utilizzare i beni o i servizi consulenziali acquistati per la prosecuzione dell'attività economica della società target, altrimenti non avrebbe neppure ragione di acquistarli.
Quand'anche manchi in capo alla società veicolo l'effettuazione di operazioni attive, nondimeno, ai fini del riconoscimento del diritto alla detrazione IVA, va evidenziato come questa Corte di Cassazione abbia in più occasioni rilevato che se, da un lato, in ordine agli acquisti di beni ed in generale alle operazioni passive occorre accertare, ai fini della detraibilità dell' imposta, che ricorra l'effettiva inerenza all'esercizio dell' impresa, cioè il loro compimento in stretta connessione con le finalità imprenditoriali, d'altro lato, non è richiesto, tuttavia, “il concreto esercizio dell' impresa, potendo la detrazione dell' imposta spettare anche nel caso di assenza di operazioni attive, con riguardo alle attività meramente preparatorie” poiché “è inerente all'esercizio dell' impresa anche l'acquisto di beni e servizi destinati alla costituzione delle condizioni necessarie perché l'attività tipica possa cominciare, rientrando nel concetto di strumentalità altresì le attività meramente preparatorie”.