Tax advisory and tax compliance

Triangolari intra-UE: per l’esenzione IVA necessaria la contestualità tra cessioni

La Corte di Giustizia UE, con la sentenza relativa alla causa C-386/16, è nuovamente intervenuta sulla questione inerente all’applicazione del regime di esenzione IVA delle operazioni triangolari inutraunionali. Confermando l’orientamento già espresso in precedenti pronunce, i giudici comunitari hanno rilevato che a giocare un ruolo fondamentale ai fini dell’applicazione di tale regime non è solo il fatto che il trasporto della merce sia curato dal cedente, dall’acquirente o da soggetto terzo per loro conto.

Infatti, non può ignorarsi il fatto che il soggetto promotore della triangolazione perfezioni l’acquisto dei beni dal primo cedente prima di aver ricevuto l’ordine di acquisto da parte dei destinatari finali della merce stabiliti in un diverso Stato membro. In termini concreti, il regime di esenzione IVA di cui all’art. 138, paragrafo 1, della Direttiva IVA non trova applicazione nel caso in cui il promotore della triangolazione, prima di realizzare l’acquisto dei beni, informi il primo cedente del fatto che i beni saranno rivenduti immediatamente ad un cliente soggetto passivo stabilito in uno Stato terzo, ma a tale data non ancora puntualmente indentificato.

La lettura integrale dell'articolo è riservata agli abbonati della rivista L'IVA, per maggiori informazioni clicca qui.