Accesso alla composizione negoziata in pendenza di domanda per l’apertura della liquidazione giudiziale: quale chiave di lettura per l’art. 25-quinquies CCII?
Nel presente contributo si espongono i termini del dibattito sorto in tema di accesso alla composizione negoziata della crisi d’impresa in pendenza di domanda per l’apertura della liquidazione giudiziale, questione quanto mai aperta sulla quale si fronteggiano da mesi due correnti giurisprudenziali di Tribunali italiani.
Il tema in oggetto risulta di particolare importanza poiché riguarda la possibilità per l'imprenditore di accedere al percorso di risanamento che precede “il mondo” degli strumenti di regolazione della crisi e che mira ad evitare la liquidazione giudiziale.
Alla tesi contraria sostenuta dai Tribunali di Bergamo, Busto Arsizio e Palermo, i quali ritengono inibito l'accesso alla composizione negoziata della crisi in pendenza di una domanda di apertura della liquidazione giudiziale, si oppone la tesi invece favorevole espressa dai Tribunali di Bologna, Milano e Tempio Pausania, i quali non vedono la domanda di apertura della liquidazione giudiziale quale causa ostativa all’accesso alla composizione negoziata della crisi.
* * *
L'articolo integrale è stato pubblicato su IlFallimentarista (Giuffrè)