Anche l’attività del chiropratico è esente da IVA

La Suprema Corte, con la recente Sentenza n. 27549 depositata il 28 settembre 2023, ha modificato il proprio orientamento in tema di esenzione IVA dell’attività svolta dai chiropratici.

Al riguardo, richiamando recenti arresti della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, ha riconosciuto come un’attività professionale – pur non essendo disciplinata dalla normativa di uno Stato membro – può essere esentata se risponde a finalità di interesse generale, quali sono quelle previste dall’art. 132 della direttiva IVA, e, nel caso di attività medica o paramedica, deve avere una finalità di prevenzione, diagnosi, trattamento della malattia e ripristino della salute. Una pronuncia che, con tutta evidenza, si attaglia alla questione che riguarda l’attività dei medici chirurghi estetici.

Il contributo è stato originariamente redatto dal team dell’Osservatorio Giustizia Tributaria, a cui si rimanda per il testo integrale.

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