Nel regime di branch exemption, per determinare il reddito attribuibile alla stabile organizzazione esente, occorre considerarla come un’entità separata ed indipendente, che svolge le stesse o analoghe attività, in condizioni identiche o similari, tenendo conto delle funzioni svolte, dei rischi assunti e dei beni utilizzati. Le perdite e gli utili attribuibili alla stabile organizzazione esente devono risultare da apposito rendiconto economico e patrimoniale, applicando le disposizioni stabilite per le società e gli enti commerciali residenti nel territorio dello Stato ed apportando, quindi, le variazioni in aumento e in diminuzione previste dal TUIR ai fini della determinazione del reddito d’impresa.
Con la pubblicazione del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 28 agosto 2017, vengono finalmente fornite le disposizioni attuative della disciplina della branch exemption, dettata dall’art. 168-ter TUIR inserito dal decreto Internazionalizzazione (D.Lgs. n. 147/2015).
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