Consolidato fiscale: modifica ripartizione delle perdite e interruzione anticipata
Con la risposta ad interpello n. 282/25, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che la modifica del criterio di attribuzione delle perdite fiscali, comunicata durante il rinnovo tacito dell’opzione per il consolidato fiscale, è valida anche se il regime si interrompe nel primo esercizio successivo al rinnovo, a condizione che la modifica sia stata formalmente comunicata e recepita nella dichiarazione dei redditi della società consolidante. Il caso riguardava la società Alfa, che, dopo aver aderito al regime di consolidato fiscale con Beta nel 2016, aveva deciso, a seguito di una cessione del 100% di Beta al Gruppo Gamma nel 2025, di modificare il criterio di attribuzione delle perdite fiscali, trasferendole a Beta, che le aveva effettivamente generate. La modifica è stata comunicata all’Agenzia delle Entrate con un modello ad hoc, in attesa del modello Redditi SC 2025, non ancora disponibile al momento della cessione. L’Agenzia ha confermato la validità della modifica, che permette alle parti di concordare un diverso criterio di attribuzione delle perdite. La scelta del criterio è rimessa alla libertà contrattuale delle società coinvolte, a condizione che venga rispettata la procedura prevista dalla legge. Pertanto, anche se il regime di consolidato si è interrotto nel corso del primo periodo d’imposta successivo al rinnovo dell’opzione, la modifica rimane pienamente efficace.
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Il contributo è stato realizzato per la Newsletter Norme & Tributi di gennaio 2026 di AHK Italien dal nostro Dipartimento Fiscalità Internazionale.
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