Debiti anteriori al sequestro e sopravvenienze attive: effetti sul calcolo dell'IRAP
Articolo scritto in collaborazione con il Dott. Dulio Liburdi.
L'Agenzia delle Entrate ha fornito rilevanti chiarimenti sull’istituto dell’estinzione per confusione dei crediti erariali (IRES), nell’ambito di una procedura di sequestro e successiva confisca definitiva. L’Ufficio si è altresì soffermato sul trattamento ai fini IRAP delle sopravvenienze attive createsi sempre nell’ambito della medesima procedura di confisca.
Premessa
Il 10 marzo 2022, l’Agenzia delle Entrate ha fornito rilevanti chiarimenti sull’istituto dell’estinzione per confusione dei crediti erariali (IRES), nell’ambito di una procedura di sequestro e successiva confisca definitiva.
L’Ufficio si è altresì soffermato sul trattamento ai fini IRAP delle sopravvenienze attive createsi sempre nell’ambito della medesima procedura di confisca. L’occasione è stata la risposta all’istanza di interpello n. 904-13/2022 presentata il 31 dicembre 2021 da una società a responsabilità limitata, immobiliare di pura gestione, le cui quote ed il cui patrimonio aziendale (costituito, appunto, da beni immobili) sono stati prima sottoposti a sequestro preventivo dal Tribunale di
Milano Sezione Autonoma Misure di Prevenzione (2010) e, in seguito (2013), sottoposti a confisca definitiva a favore del patrimonio dello Stato, la cui gestione è curata dall’ANBSC – Agenzia Nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata.
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