È legge l'equo compenso per i professionisti che lavorano con contraenti forti

Ritornano le tariffe vincolanti per le attività professionali

La legge sull’equo compenso (Legge 21 aprile 2023, n. 49) è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 104 del 5 maggio 2023 e riguarda le convenzioni cliente-professionista stipulate a partire dal 20 maggio 2023

Si definisce “equo” il compenso proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, al contenuto e alle caratteristiche della prestazione professionale, nonché conforme ai compensi previsti dai decreti ministeriali della categoria professionale di riferimento. Ciò vale per le professioni ordinistiche e non ordinistiche nei rapporti con i cd. contraenti forti. In tal senso, sono considerati contraenti forti le pubbliche amministrazioni, le banche e le assicurazioni, le imprese con più di 50 dipendenti o un ricavo annuo superiore a 10 milioni di euro.
Restano, invece, escluse le società di cartolarizzazione e gli agenti della riscossione: per i professionisti in rapporto con questi ultimi si prevede, comunque, che il compenso sia “adeguato”.

Le clausole che non prevedono un compenso equo e proporzionato all’opera prestata dal professionista sono nulle. Per la professione forense sono tali le pattuizioni di un compenso inferiore ai parametri determinati con decreto del Ministro della giustizia ai sensi dell’art. 13, comma 6, della Legge 31 dicembre 2012, n. 247.
La sanzione della nullità della clausola non riguarda solo le convenzioni ma si applica a ogni tipo di accordo preparatorio o definitivo, purché vincolante per il professionista, che potrà essere impugnato dal professionista innanzi al tribunale competente per il luogo ove egli ha la residenza o il domicilio, al fine di far valere la nullità della pattuizione e chiedere la rideterminazione giudiziale del compenso per l’attività professionale prestata. Il giudice procede alla rideterminazione secondo i parametri ministeriali e chiede, se necessario, al professionista di acquisire dall’Ordine a cui è iscritto il parere sulla congruità del compenso, condannando di conseguenza il cliente al pagamento della differenza tra il compenso “equo” e quello effettivamente corrisposto. Il giudice può altresì condannare il cliente al pagamento di un indennizzo in favore del professionista fino al doppio della differenza tra il compenso “equo” e quello pattuito, fatto salvo il risarcimento dell’eventuale maggior danno.

La strada del parere di congruità dell’Ordine può essere percorsa anche dal professionista in modo autonomo. In tal caso, se il debitore non si oppone ex art. 281 undecies c.p.c. entro quaranta giorni dalla notificazione dell’atto, il parere dell’Ordine vale come un’ingiunzione, anche se non contiene un ordine di pagamento, e costituisce un titolo esecutivo di formazione amministrativa laddove non ha natura giudiziale né stragiudiziale. Ciò offre al professionista un’alternativa alla procedura di ingiunzione di pagamento ex artt. 633 ss. c.p.c. e a quelle specifiche per le controversie in materia di liquidazione degli onorari dell’avvocato di cui all’art. 14 del D. Lgs. n. 150/2011.

La sanzione della nullità si applica anche alle clausole che denotano uno squilibrio nei rapporti tra professionista e cliente. Sono inefficaci pattuizioni che consentono al cliente di modificare in modo unilaterale le condizioni del contratto o rifiutare la stipulazione in forma scritta degli elementi essenziali del contratto; accordi che vietano ai professionisti di pretendere acconti nel corso della prestazione o che gli impongono di anticipare spese o rinunciare al rimborso; clausole che impongono al professionista prestazioni aggiuntive a titolo gratuito. Parimenti, non si può pagare il compenso del professionista a più di sessanta giorni dall’emissione della fattura; applicare la convenzione peggiorativa agli incarichi non ancora definiti; subordinare le spettanze per l’assistenza e la consulenza in materia contrattuale alla sottoscrizione del negozio.
In ogni caso, la nullità delle singole clausole è rilevabile d’ufficio e non comporta la nullità dell’intero contratto, che rimane valido e efficace per il resto, evitando così l’effetto controproducente per il professionista di perdere tutto l’incarico.

La legge interviene, inoltre, sul regime della prescrizione stabilendo che il diritto del professionista al pagamento del compenso si prescrive a decorrere dalla cessazione del rapporto con il cliente. Invece, l’azione di risarcimento danni contro il professionista si prescrive a decorrere dal giorno del compimento della prestazione: il termine rimane decennale ma è modificato il dies a quo della decorrenza, dal momento che in precedenza si riteneva che la prescrizione decorresse dal momento in cui il cliente si fosse avveduto dell’errore professionale (Cass. civ. n. 8703/2016).

La legge sull’equo compenso prevede sanzioni anche a carico del professionista se questi accetta un compenso sotto soglia: si tratta di sanzioni disciplinari irrogate dagli ordini professionali di appartenenza, pertanto riservate ai soli professionisti ordinistici.

È istituito, infine, un Osservatorio nazionale sull’equo compenso presso il Ministero della giustizia, con compiti di segnalazione delle condotte in contrasto con le disposizioni in materia di equo compenso, oltre che di formulazione di pareri e proposte sui criteri di determinazione dell’equo compenso.