Extraprofitti 2023 nel settore energetico, profili di incostituzionalità

In attesa che la Consulta si pronunci sulla questione di costituzionalità del contributo straordinario istituito per il 2022 dall’art. 37 del Decreto Crisi Ucraina, un nuovo quesito è stato posto in ordine alla legittimità del secondo contributo di solidarietà, introdotto dall’art. 1, commi 115 e ss., della L. n. 197/2022, destinato a colpire gli extraprofitti conseguiti nel 2023, derivanti da attività svolte da operatori del settore energetico.

La rimessione al Giudice delle leggi, da parte del TAR Lazio, della questione di legittimità della norma apre il fronte della tenuta costituzionale di una misura fiscale particolarmente discussa e connotata da considerevoli profili di incertezza, destinati ad alimentare il contenzioso.

In particolare, il vaglio del Giudice amministrativo (ordinanza n. 767/2024) si è soffermato sui seguenti profili di problematicità del contributo straordinario, mettendone in discussione la natura di “misura equivalente” a quella prevista dal Regolamento (UE) 2022/1854 ed evidenziando un potenziale vulnus dei principi di uguaglianza, capacità contributiva e proporzionalità: 

1. assenza di equivalenza, sotto il profilo soggettivo, rispetto al contributo previsto dalla normativa europea, stante l’ampliamento della platea dei soggetti passivi del contributo, in cui il legislatore nazionale ha inteso includere altresì imprese appartenenti a settori differenti da quelli rigidamente contemplati dal Regolamento; 

2. violazione della normativa unionale sotto il duplice profilo della base imponibile e dell’ammontare del contributo; 

3. difetto di coordinamento tra il nuovo contributo e quello previsto per il 2022, atteso che le modalità di calcolo della nuova misura investono una quota del reddito relativo a quest’ultimo periodo d’imposta, quindi anche l’extraprofitto già colpito dal precedente contributo; 

4. contrasto con la normativa europea e violazione del principio di proporzionalità per assenza, a livello nazionale, di meccanismi volti a contrastare il “ribaltamento in avanti” dell’onere economico del prelievo, “risolvendosi in una misura inidonea a raggiungere il perseguito fine di contenere gli effetti dell’aumento dei prezzi e delle tariffe del settore energetico per le imprese e i consumatori”. 
 

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