In caso di DVR lacunoso, dell’infortunio risponde il datore e non il delegato alla sicurezza
In caso di infortunio del lavoratore, la sezione penale della Corte di Cassazione, nella sentenza n. 39168 dello scorso 25 ottobre, ha stabilito che responsabilità sia ascrivibile al datore di lavoro – e non al dirigente delegato alla sicurezza - ove l’evento lesivo non sia stato previsto e valutato nel Documento di Valutazione dei Rischi.
Con la sentenza n. 39168 del 25 ottobre 2024, la Corte di Cassazione, sezione penale, ha ribadito il principio consolidato per cui la delega in materia di sicurezza, rilasciata dal datore di lavoro ad altro soggetto interno all’organizzazione aziendale, “non può essere illimitata quanto all’oggetto delle attività trasferibili”. Risponde, dunque, dell’infortunio esclusivamente il datore di lavoro in caso di Documento di Valutazione dei Rischi (“DVR”) lacunoso, anche in caso di imprese di grandi dimensioni.
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Il contributo è stato originariamente redatto dal team dell’Osservatorio Labour, a cui si rimanda per il testo integrale.
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