Interessi su finanziamenti indiretti: la cassazione valorizza il look-through

Con la sentenza n. 4427/25, la Corte di Cassazione ha adottato un’interpretazione sostanzialistica della nozione di “beneficiario effettivo”, affermando che, nei casi di finanziamenti cross-border strutturati in forma indiretta, i requisiti soggettivi per l’applicazione dell’esenzione dalla ritenuta sugli interessi, ai sensi dell’art. 26 co. 5bis DPR 600/73, devono essere verificati in capo al soggetto che risulta essere il reale destinatario del reddito, e non al mero percettore formale, in applicazione dell’approccio c.d. look-through.

La vicenda trae origine da un finanziamento indiretto erogato a una società italiana dalla propria controllante lussemburghese, che ha percepito gli interessi in esenzione da ritenuta, successivamente retrocessi al suo socio unico, un fondo d’investimento lussemburghese, effettivo erogatore del prestito e beneficiario del reddito. L’estensione dell’approccio look-through anche a fattispecie non espressamente regolate, oltre a riaprire al mercato dell’indirect lending per il tramite di strutture interposte, si presta a trovare applicazione in contesti analoghi, quali le ritenute in uscita sui dividendi ex art. 27 co. 3 DPR 600/73 distribuiti, anche in presenza di veicolo interposti, a OICR esteri.

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Il contributo è stato realizzato per la Newsletter Norme & Tributi di aprile 2025 di AHK Italien dal nostro Dipartimento Fiscalità Internazionale

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