Il nuovo contrabbando doganale

Il D.Lgs. 141/24, in attuazione della legge delega sulla Riforma Fiscale (l. 111/23), ha modificato in modo impattante i reati doganali, procedendo ad un riordino sistematico dell’intera materia.
Tra le fattispecie oggetto di modifica rientra il contrabbando doganale precedentemente disciplinato dall’art. 291bis DPR 43/73 ai sensi del quale “chiunque introduce, vende, trasporta, acquista o detiene nel territorio dello Stato un quantitativo di tabacco lavorato estero di contrabbando superiore a 10 chilogrammi convenzionali” era punito con la reclusione e con la multa. Il comma 2 della norma citata prevedeva altresì che, laddove tale condotta avesse ad oggetto un quantitativo di tabacco lavorato estero fino a 10 chilogrammi convenzionali, la pena prevista fosse unicamente la multa. 

Con la riforma citata, il nuovo contrabbando doganale viene integrato laddove vi sia il superamento di 15 chilogrammi convenzionali mentre, nel caso in cui il tabacco oggetto di contrabbando non superi la soglia citata, la pena prevista è unicamente una sanzione amministrativa. Sulla scorta della nuova disposizione, la Corte è giunta con la pronuncia n. 8886 depositata in data 4.03.25 a riconoscere per la prima volta l’irrilevanza penale della detenzione per la vendita di tabacchi lavorati esteri in quantità inferiore a 15 chilogrammi.

 

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Il contributo è stato realizzato per la Newsletter Norme & Tributi di aprile 2025 di AHK Italien dal nostro Dipartimento Diritto Penale dell'Economia e dell'Impresa

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