Interposizione del trust ai fini fiscali. Implicazioni in tema di fiscalità diretta e indiretta dell’interposizione del trust alla luce della distinzione tra nullità civilistica e fiscale
L’Agenzia delle Entrate ha emanato la Circolare 20 ottobre 2022, n. 34/E, avente ad oggetto il regime fiscale dei trust.
Particolare attenzione viene dedicata al regime fiscale applicabile ai trust interposti ai fini fiscali. La posizione dell’Agenzia delle Entrate è stata recentemente confermata dalle recenti risposte a interpello n. 176/2023 e n. 267/2023.
Secondo l’Agenzia delle Entrate, l’interposizione fiscale non sembra coincidere con la nullità civilistica, potendo operare anche in ipotesi di trust validi sotto il profilo legale (quali ad es. i trust autodichiarati e autodestinati). La questione è stata estremamente dibattuta in dottrina.
Secondo l’Agenzia delle Entrate, inoltre, un trust può considerarsi interposto sia ai fini delle imposte dirette che ai fini dell’imposta sulle successioni e donazioni. Tale conclusione è stata confermata dalle risposte a interpello n. 176/2023 e n. 267/2023. Anche in merito a tale aspetto è sorto un intenso dibattito in dottrina. Forse, una conferma della tesi dell’Agenzia delle Entrate potrebbe essere rinvenuta nell’art. 20 TUR, applicabile anche all’imposta sulle successioni e donazioni ex art. 60 D.Lgs. n. 346/1990 (facendo salva l’irrilevanza degli atti collegati).
Nel presente contributo, si esamina la nozione di trust fiscalmente interposto, valutando la fondatezza della tesi dell’Agenzia delle Entrate. Si valuta in particolare la possibilità di attribuire rilevanza ad una nozione di interposizione fiscale distinta da quella civilistica.
Si analizzano, infine, le implicazioni pratiche e le conseguenze in tema di imposta sulle successioni e donazioni della tesi dell’Agenzia delle Entrate.
Il contributo è disponibile in forma integrale sulla rivista Novità fiscali (n. 6/2023) edita da SUPSI (Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana)