Diritto penale dell’economia e dell’impresa

Le figure dei garanti. Ruoli e responsabilità nell'ambito della salute e sicurezza in cantiere.

Di rado pronunce giurisprudenziali della suprema Corte si prodigano per approfondire la normativa e la relativa ermeneutica di un istituto o, perfino, di un ampio settore di analisi giuridica. La recente pronuncia n. 40033 del 2016 (“sentenza”) si segnala per un approccio ricognitivo su un tema tanto delicato quanto controverso: le posizioni di garanzia e la responsabilità penale nell'ambito della sicurezza sul lavoro nel campo dell'attività in cantiere delle diverse figure professionali che operano. La sentenza, specificando i diversi ruoli dei soggetti demandati alla sicurezza in cantiere, diviene quindi occasione non solo per ricapitolare la regolamentazione in merito ed evidenziare i confini (spesso intrecciati) delle diverse posizioni, bensì per saggiarne la conformità ai principi generali del diritto penale. Invero, la casistica giurisprudenziale concerne ipotesi di delitti colposi ex art. 589, comma 2, c.p. e lesioni personali di cui all'art. 590, comma 3, c.p. quali eventi non voluti cagionati da condotte omissive tenute dai destinatari dell'obbligo di tutela imposto dalla legge; la posizione di controllo inoltre grava, in siffatto contesto, su una pluralità di garanti tutti deputati a rivestire un ruolo diverso in ottica di prevenzione degli infortuni.
Il ragionamento che il giudice è tenuto a seguire, in sede di accertamento, deve allinearsi alla complessità della realtà (edilizia e cantieristica) in cui questi obblighi, nella maggior parte dei casi, sono imposti. In primis emerge la figura del committente, nel cui interesse l'opera cantieristica sarà realizzata, il quale provvede a devolvere, tramite contratto di appalto, la realizzazione dell'unità edile ad una, o più, imprese affidatarie all'interno delle quali i datori di lavoro delle imprese esecutrici sono tenuti ad una serie di obblighi, tutti finalizzati all'esecuzione dei lavori in sicurezza. In aggiunta, il Legislatore ha creato una serie di altre figure, in linea con la finalità preventiva del testo unico del 2008, quali il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e più specificatamente, nel settore de quo, la figura bifasica del coordinatore per la sicurezza e salute durante la progettazione e durante l'esecuzione; su di essi gravano una serie di ulteriori oneri, omessi i quali, possono sorgere due ordini di responsabilità penale: a) il mancato rispetto di norme prevenzionistiche dà luogo ad illeciti contravvenzionali ai sensi degli artt. 157 e ss. d.lgs. 81/2008 ed b) al verificarsi di un infortunio cui conseguono lesioni personali o la morte, si tratterà di vagliare i compiti e i ruoli di ciascun garante ed imputarne l'addebito alla luce dell'ambito dei compiti e delle responsabilità di ognuno.
Infine, la struttura appena descritta si complica quando la disciplina della sicurezza sul lavoro si intreccia con la responsabilità amministrativa degli enti a norma del d.lgs. 231/2001, da cui scaturisce un ulteriore elemento d'indagine che verte sull'adozione, applicazione ed effettività dei modelli di organizzazione e gestione
eventualmente adottati dalle società coinvolte nell'evento.

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