Nei servizi pubblici essenziali, non è antisindacale la scelta unilaterale del datore sulle prestazioni indispensabili in caso di sciopero
A conclusione della procedura di accertamento sommario prevista ex art. 28 l. 300/1970, il Tribunale di Roma si è pronunciato sulla controversia insorta tra Trenitalia S.p.A. e le OO.SS. a seguito della decisione unilaterale della prima di modificare le soglie dei servizi minimi essenziali da garantire all’utenza ai sensi della l. 146/90 in caso di sciopero dei lavoratori della società.
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L'articolo è disponibile su IlGiuslavorista (Giuffrè), con il titolo: "Nell’ambito dei servizi pubblici essenziali, non è antisindacale la condotta del datore che determini unilateralmente le prestazioni indispensabili da fornire agli utenti in caso di sciopero dei lavoratori"