Prova delle cessioni UE: rapporto tra norma unionale e prassi nazionale
Dal 1° gennaio 2020 è entrata in vigore la disciplina probatoria dettata dall’art. 45-bis del Reg. UE 282/2011, il quale reca una presunzione relativa in ordine al trasferimento fisico della merce tra Stati UE, laddove siano adempiuti determinati obblighi documentali.
Il rispetto delle previsioni recate dalla nuova disciplina non è semplice, data la rigidità delle nuove disposizioni normative che prevedono una presunzione relativa e non assoluta, con la possibilità per le autorità fiscali competenti di refutare la stessa laddove siano in grado di fornire gli elementi necessari a dimostrare che le merci non siano state effettivamente spedite o trasportate da uno Stato membro verso un altro.
La nuova norma unionale pone poi un tema di coordinamento con la prassi nazionale, specie laddove non sia possibile fare ricorso agli elementi di prova indicati nel Reg. UE; in quest’ultimo caso andrà valutato se il contribuente possa o meno continuare a fare riferimento a quanto indicato dall’Agenzia delle entrate nei numerosi e pregressi documenti di prassi. Ciò pone l’attenzione sull’identificazione di quale sia la natura del rapporto di natura subordinata, pariteticaoalternativa tra il Regolamento unionale e la prassi nazionale.
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