Scissione mediante scorporo
L’art. 2506 co. 1 c.c., introdotto dall’art. 51, co. 3, del D.Lgs. 19 del 2.03.23, in attuazione della Direttiva UE 19/2121 in materia di trasformazioni, fusioni e scissioni transfrontaliere, ha introdotto l’istituto della scissione mediante scorporo
La norma introduce nel nostro ordinamento la possibilità di effettuare l’operazione di scissione assegnando parte del patrimonio della società scissa a una o più società di nuova costituzione, ma con la peculiarità che le azioni o quote emesse dalla beneficiaria neocostituita sono attribuite alla stessa società scissa anziché ai soci di quest’ultima.
L’operazione sopra delineata si configura, quindi, come una particolare forma di scissione il cui elemento tipizzante è costituito dall’assegnazione delle quote/azioni della beneficiaria alla società scissa e non ai suoi soci In ragione di detta assegnazione, il patrimonio netto contabile della società scissa non subirà alcuna riduzione (come, al contrario, avviene nella scissione): in luogo degli asset trasferiti verrà iscritto un importo corrispondente, a titolo di partecipazione nella società beneficiaria
In linea di principio, l’operazione in esame, ai fini fiscali, dovrebbe beneficare della neutralità propria della scissione ordinaria.
Il contributo è stato realizzato per la Newsletter Norme & Tributi di settembre 2023 di AHK Italien dal Dipartimento Fiscalità Internazionale di Morri Rossetti.
La Newsletter Norme & Tributi di AHK Italien relativa al mese di settembre 2023 è disponibile qui.