Sussiste il reato di omesso versamento dell'IVA anche in caso di crisi di liquidità

La Sezione Penale della Cassazione, con la sentenza n. 33430 depositata il 31 luglio 2023 ha ritenuto sussistente il reato di omesso versamento dell'IVA anche in caso di crisi di liquidità del contribuente. Al riguardo, ha precisato che per escludere la colpevolezza invocando la crisi di liquidità, è necessaria la prova che detta crisi di liquidità non sia dipesa dalla scelta consapevole di non adempiere l'obbligo tributario. Inoltre, è necessaria la prova che la crisi sia stata imprevedibile e che il contribuente abbia adottato tutte le misure idonee per evitare l'omesso versamento del tributo, non avendo potuto tempestivamente porre rimedio per cause indipendenti dalla sua volontà. Non può comunque invocarsi la forza maggiore se sussiste un margine di scelta per l'imprenditore.

Il contributo è stato originariamente redatto dal team dell’Osservatorio Giustizia Tributaria, a cui si rimanda per il testo integrale.

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