Transazione fiscale: valutazione della proposta tra (apparente) degradazione della convenienza e discrezionalità (non) vincolata
L'interrogazione
Nell' Interrogazione parlamentare 8 settembre 2021 n. 5-06519 è stata chiesta la ragione per la quale molte Direzioni Regionali dell'Agenzia delle Entrate rigettino con sistematicità le proposte di transazione fiscale formulate nell'ambito di concordati preventivi e accordi di ristrutturazione, sebbene oggettivamente più convenienti rispetto all'alternativa liquidatoria.
Stando a quando rappresentato dall'onorevole interrogante, nella quasi totalità di tali casi la mancata adesione (o il mancato voto) dell'Agenzia delle Entrate è stato poi superato dai competenti Tribunali fallimentari ai sensi dell'art. 180 c. 4 L.Fall.. La citata disposizione consente al tribunale di omologare il concordato preventivo (o l'accordo di ristrutturazione) anche in mancanza di adesione da parte dell'Amministrazione finanziaria,al ricorrere di un duplice presupposto:
(i) l'adesione è determinante ai fini del perfezionamento della procedura compositiva;
(ii) la proposta di soddisfacimento dei crediti erariali appare più conveniente rispetto alla liquidazione, anche alla luce della relazione del professionista di cui all'art. 161 c. 3 L.Fall.
L'intervento dei giudici ha così avuto l'effetto non solo di evitare “notevolissimi danni erariali, con conseguenti evidenti responsabilità erariali dell'ente”, ma ha altresì preservato la continuità aziendale e il mantenimento dei livelli occupazionali, tutelando così l'interesse concorsuale.
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