Commento breve agli articoli 284, 285 e 286 del Codice della Crisi sulla regolazione della crisi di gruppo con qualche spunto e non pochi dubbi interpretativi
Non vi è dubbio che uno degli elementi di maggiore innovazione del Codice della crisi d'impresa è la disciplina delle procedure di gruppo. Si tratta tuttavia di un argomento tanto importante quanto poco approfondito.
L’articolo intende esaminare in chiave critica e sistematica il contenuto delle norme sulle procedure di regolazione concordata della crisi di gruppo, evidenziando le numerose questioni interpretative aperte.
Una prima, riguarda la definizione del concordato in continuità di gruppo, che nell’articolo viene definito “metaconcordato in continuità”, interrogandosi sul ricorrere dei suoi presupposti alla luce del disposto dell’art. 285 primo comma, ove si considera la prevalenza dei flussi di continuità rispetto a quelli liquidatori. Ne nasce una riflessione sulla computazione di questi flussi e sulla possibilità che in tale metaconcordato possano convivere concordati individuali di diversa natura, continuistici alcuni e liquidatori altri. Ancora, il contributo si sofferma sulla “currency” con la quale misurare i flussi concorsuali, e se essa debba essere meramente monetaria o si allarghi ad accogliere ogni ulteriore “utilità specificamente individuata ed economicamente valutabile” cui ci ha abituato il nuovo codice, con l’art. 84.
Molto problematica ed interessante l’analisi sulle operazioni organizzative e contrattuali tra le società del gruppo che il piano può prevedere. Si tratta in parte della positivizzazione normativa di prassi elaborate dalla tecnica professionale e legittimate dalla giurisprudenza ma in parte maggiore di un congegno del tutto innovativo anche in punto di tutela degli interessi eventualmente lesi che si incastona nel meccanismo operativo del concordato di gruppo e ne facilita il funzionamento nella prospettiva, sempre immanente, della continuità aziendale.
Molto utili, infine, ci pare, le riflessioni sull’art. 286, in materia di procedimento letto alla luce della tensione tra esigenze unitarie e consolidate di gruppo e autonomia delle singole procedure.
Peccato che il rinvio generale dell’efficacia delle norme del Codice della crisi abbia trascinato con sé anche questa parte, di cui, specie in una fase di crisi come quella che stiamo vivendo, vi sarebbe stato assai bisogno.
L'articolo è disponibile per la luttura integrale su Il Fallimentarista - Giuffrè.