Crediti inesistenti e non spettanti: le SSUU mettono fine al contrasto giurisprudenziale

Con la sentenza n. 34419 depositata l'11 dicembre 2023 le Sezioni Unite della Suprema Corte si sono pronunciate in tema di crediti inesistenti e crediti non spettanti, ponendo fine al contrasto giurisprudenziale in ordine alla corretta disciplina da applicare.

Al riguardo, hanno stabilito che in tema di compensazione di crediti o eccedenze di imposta da parte del contribuente, all'azione di accertamento dell'erario si applica il più lungo termine di otto anni, di cui all'art. 27, comma 16, D.L. n. 185/2008, quando il credito utilizzato è inesistente, condizione che si realizza quando ricorrono congiuntamente i seguenti requisiti:

a) il credito, in tutto o in parte, è il risultato di una artificiosa rappresentazione ovvero è carente dei presupposti costitutivi ovvero quando è pur sorto, è già estinto al momento del suo utilizzo;

b) l'inesistenza non è riscontrabile con i controlli automatizzati. Negli altri casi il credito deve considerarsi come non spettante e si applica il termine ordinario per l'attività di accertamento.

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Il contributo è stato originariamente redatto dal team dell’Osservatorio Giustizia Tributaria, a cui si rimanda per il testo integrale.

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