Il gestore del blog alla prova della Corte Europea
La CEDU è intervenuta recentemente (application no. 74742/14 del 7.2.17) in tema di responsabilità del gestore di un blog relativamente a commenti diffamatori inseriti da soggetti anonimi.
La Corte, a seguito di un ampio ragionamento incentrato sul bilanciamento tra il diritto al rispetto della vita privata e familiare (art. 8 CEDU) e la libertà di espressione (Art. 10 CEDU) ha affermato la non colpevolezza del gestore del blog laddove l’offesa arrecata non superi una certa soglia di tollerabilità.
Tale analisi deve assumere quali criteri di giudizio, in particolare: il contesto (più o meno ampia pubblicità o diffusione del blog), la natura dell’offesa (c.d. “hate speech”), le misure adottate dal gestore (sistema di segnalazione del commento da parte degli utenti, avviso di assenza di un controllo preventivo dei contenuti dei commenti, rimozione del commento in tempi rapidi, inserimento di un apposito post di censura del commento).
La Corte, quindi, ha ritenuto che l’assenza di un controllo preventivo o la mancata adozione della procedura c.d. “notice and take down” prevista dalla Direttiva sul Commercio Elettronico (2000/31/CE), recepita in Italia dal D.Lgs. 70/2003, potessero indurre a ritenere il gestore del blog responsabile per il contenuto diffamatorio del commento.
Articolo disponibile sulla Newsletter "Norme e Tributi" n. 115 della Camera di Commercio Italo-Germanica.