Contenzioso tributario

Il nuovo istituto della composizione negoziata della crisi: alcune riflessioni sulla definizione dei rapporti tributari

Premessa

Il Decreto Legge 24 agosto 2021, n. 118 contenente “Misure urgenti in materia di crisi d'impresa e di risanamento aziendale, nonché ulteriori misure urgenti in materia di giustizia”, introduce una nuova misura per il risanamento delle imprese in difficoltà: la composizione negoziata della crisi, una misura volontaria e riservata, caratterizzata soltanto da un eventuale intervento del tribunale.

Si tratta, come spiega la Relazione Illustrativa al decreto, di una misura finalizzata a fornire un nuovo e meno costoso strumento per le imprese in difficoltà, idoneo ad affrontare gli effetti della pandemia da SARS-COV-2.

Molti effetti della pandemia, infatti, sono stati mitigati con interventi di sostegno da parte delle autorità statali, ma si è trattato di agevolazioni con efficacia limitata nel tempo. Una volta esaurite le misure a sostegno, è ragionevole affermare che molte imprese non riusciranno a sostenere autonomamente le difficoltà connesse alla crisi pandemica, per cui viene offerta loro la possibilità, almeno in teoria, di definire le passività con uno strumento semplice e poco oneroso.

Il primo articolo del Decreto rinvia l'entrata in vigore del Codice della Crisi d'Impresa al 16 maggio 2022, sia per assicurare la necessaria gradualità di recepimento della nuova disciplina in materia di  crisi d'impresa, sia per consentire le modifiche dello stesso Codice della Crisi d'Impresa in ragione delle previsioni della Direttiva 2019/1023.

Il secondo articolo introduce il nuovo strumento per il risanamento: la composizione negoziata della crisi. Si tratta di un percorso volontario intrapreso dall'imprenditore, caratterizzato da riservatezza e dall'affiancamento di un esperto, terzo e indipendente, con il compito di agevolare le trattative con i vari creditori e giungere ad un accordo.

Il ruolo dell'esperto è quindi quello di attribuire particolare efficacia e serietà alla proposta dell'imprenditore, garantendo i creditori circa l'attendibilità delle trattative intraprese, senza sostituirsi all'imprenditore nella gestione dello strumento. Le trattative restano infatti una prerogativa dell'imprenditore, che dovrà svolgerle personalmente, eventualmente coadiuvato dai suoi consulenti.

L'articolo è pubblicato integralmente su IlFallimentarista.