La Consulta si pronuncia sull’impugnazione del licenziamento per giustificato motivo oggettivo (Corte Cost. n. 125/2022)

La Consulta ha confermato la tutela costituzionale di cui agli artt. 1, 4 e 35 Cost. del diritto del lavoratore a non essere licenziato ingiustamente, soprattutto in considerazione della scala valoriale in cui si colloca il lavoro, riconosciuto quale fondamento della Repubblica ai sensi dell'art. 1 Cost.

1. Massima

Va dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 18, comma 7, secondo periodo, l. 20 maggio 1970, n. 300, come modificato dall'art. 1, comma 42, lett. b), l. 28 giugno 2012, n. 92 limitatamente alla parola "manifesta". Il requisito del carattere "manifesto" dell'insussistenza del fatto posto a base del licenziamento per giustificato motivo oggettivo, richiesto per disporre la reintegra, è indeterminato, prestandosi a incertezze applicative e potendo condurre a soluzioni difformi, con conseguenti ingiustificate disparità di trattamento: di fatto, tale requisito demanda al giudice una valutazione sfornita di ogni criterio direttivo e, per di più, priva di un plausibile fondamento empirico.

2. Il caso

La fattispecie in esame riguarda il licenziamento per giustificato motivo oggettivo (GMO) comminato a un lavoratore il quale, successivamente impugnandolo, ne lamentava l'illegittimità dinanzi al competente Tribunale di Ravenna. 

All'esito della fase sommaria del relativo procedimento, il giudice adito emetteva ordinanza con la quale annullava il licenziamento e disponeva la reintegrazione del dipendente; contro di essa, proponeva opposizione il datore di lavoro.

 

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