Responsabilità penale del legale rappresentante: basta la firma della dichiarazione?
Il legale rappresentante non può essere considerato (nei fatti presuntivamente) responsabile per il ruolo formale rivestito o per la mera sottoscrizione della dichiarazione fiscale, qualora quest’ultima sia qualificata fraudolenta. Occorre, infatti, un accertamento in concreto sulla consapevolezza di tale soggetto della fittizietà degli elementi indicati in dichiarazione e derivanti da fatture false, altrimenti questi dovrà essere assolto per la mancanza dell’elemento soggettivo del reato. Con la sentenza n. 38717 del 19 settembre 2016, la Corte di Cassazione ha posto l’accento sulla necessità di un accertamento che muova dal dato puramente formale che ha caratterizzato le precedenti pronunce in tema di reati dichiarativi.
La responsabilità penale del legale rappresentante che sottoscrive la dichiarazione fiscale non può essere meccanicamente dedotta dal ruolo rivestito, ma deve essere accertata la consapevolezza della fittizietà alle operazioni inesistenti o fraudolente oggetto di fatturazione.
Ha così concluso la Corte di Cassazione, nella sentenza n. 38717 del 19 settembre 2016 , esaminando il caso di un legale rappresentate di una società che era stato condannato dal Tribunale alla reclusione per il reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti ex art. 2, D.Lgs. n. 74/2000.
La Corte d’Appello aveva confermato la decisione assunta in primo grado, decisione che era stata poi impugnata dinanzi la Suprema Corte dall’imputato. Quest’ultimo aveva lamentato, tra l’altro, che i giudici di seconde cure non avessero assunto come prova la deposizione di alcuni testimoni, dalla quale sarebbe emersa la riferibilità dei fatti in questione ad un soggetto terzo operante in una sede diversa e separata rispetto alla società stessa.
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