Diritto penale dell’economia e dell’impresa

Sequestro e confisca di prevenzione. La tutela dei terzi creditori alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 26/2019

La questione giuridica sottesa alla pronuncia in commento attiene alla legittimità costituzionale dell'art. 1 comma 198 della legge 228 del 2012 nella parte in cui limita alle specifiche categorie di creditori ivi menzionati la possibilità di ottenere soddisfacimento dei propri crediti sui beni del proprio debitore che siano stati attinti da confisca di prevenzione.

Il vaglio di legittimità della predetta disposizione normativa non può prescindere dal bilanciamento tra i due interessi che si contrappongono in materia: da un lato, l'interesse pubblico a garantire l'ordine e la sicurezza attraverso la sottrazione dei profitti illecitamente accumulati a coloro che se ne sono impossessati e che, perciò, hanno commesso o possono commettere altri reati e, dall'altro lato, l'interesse privato dei terzi estranei al reato e titolari di diritti di credito, che confidano, per la soddisfazione del proprio credito, sui beni del proposto debitore.

Con la sentenza n. 26 del 5 dicembre 2018 (dep. 27 febbraio 2019), la Corte Costituzionale ha dichiarato che l'art. 1, comma 198, della legge 228 del 2012 è costituzionalmente illegittimo, per contrasto con l'art. 3 Cost. , nella parte in cui limita alle specifiche categorie di creditori ivi menzionati la possibilità di ottenere soddisfacimento dei propri crediti sui beni del proprio debitore che siano stati attinti da confisca di prevenzione.


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