Il concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio
Il decreto legge approvato dal CdM il 5 agosto 2021 (il “Decreto”) contiene, come è noto, il regolamento di un nuovo istituto concorsuale, il concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio.
Si tratta di uno strumento fortemente innovativo, che fa seguito a un fallito tentativo di composizione negoziata per la soluzione della crisi.
Più precisamente a quel caso in cui l’esperto, che ha seguito la procedura, dichiara nella propria relazione finale che le trattative non hanno avuto esito positivo e che non sono perseguibili le soluzioni negoziate di cui all’art. 11, commi 1 e 2, del Decreto (vale a dire un accordo di ristrutturazione del debito ex art. 182 bis l.f., una convenzione di moratoria ex nuovo art. 182 octies l.fall., o accordi parziali inquadrati all’interno di un piano di risanamento ex art. 67, comma 3, lett. d), l. fall. ancorché non attestato o tali da assicurare, secondo l’esperto, continuità aziendale per almeno 2 anni).
Ebbene, l’imprenditore ha facoltà, in alternativa ad ogni altra iniziativa che intendesse assumere nelle linee delle procedure note all’ordinamento, di adire il tribunale competente con una proposta di concordato per cessione dei beni accompagnata da un piano di liquidazione e dai documenti indicati dall’art. 161, comma 2, lett. a), b), c) e d), l.fall. Da notare l’assenza di richiamo alla lett. e) dell’art. 161, e quindi a quel “piano” che deve essere attestato dal professionista, ai sensi del comma 2 di tale articolo. Ciò nel nome della speditezza delle forme, che devono tendere a una liquidazione rapida e massimamente efficiente.
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